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Accesso civico “generalizzato”

  • L’accesso generalizzato si traduce in un diritto di accesso che può essere attivato da chiunque e senza motivazione ed ha ad oggetto tutti i dati ed i documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

    Il diritto, pertanto, si esercita non solo nei confronti dei documenti amministrativi, ma anche nei confronti dei dati detenuti dall’amministrazione. Ciò esprime un concetto informativo più ampio da riferire al dato conoscitivo in quanto tale, al di là di come lo stesso viene formato e conservato. La regola generale è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire pregiudizi derivanti dalla divulgazione delle informazioni;

Le eccezioni possono essere:

Assolute, ossia quelle indicate tassativamente dalla norma e riferite a casi circostanziati. Di interesse per le attività di un’amministrazione comunale sono i rifermenti normativi specifici che tutelano la riservatezza dei dati nelle azioni polizia giudiziaria, nell’erogazione di contributi e sussidi economici e nella rilevazione dello stato di salute o condizioni di invalidità;

Relative, cioè quelle che impongono all’Amministrazione ricevente una valutazione caso per caso dell’esistenza di un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici e privati meritevoli di tutela. Detta valutazione va fatta tenendo conto del pregiudizio concreto rispetto al momento in cui l’informazione viene resa accessibile e non in termini assoluti. I limiti, pertanto, operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura dell’informazione richiesta. Allo stesso modo sono ammesse esibizioni parziali con l’utilizzo dell’oscuramento di alcuni dati, qualora i contenuti da tutelare siano solo alcune parti.

Come esercitare il diritto di accesso

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata (“l’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”). Anche per l’accesso generalizzato resta l’onere in capo al richiedente di circostanziare l’istanza e non sono ammissibili le istanze esplorative volte a conoscere la tipologia dei dati disponibili all’interno dell’Amministrazione.

La richiesta va indirizzata:

  • al Responsabile anticorruzione e Trasparenza, nel caso di dati/informazioni/documenti per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line;

  • all’Ufficio protocollo nel caso di dati/informazioni/documenti ulteriori.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento per l’accesso generalizzato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente e anche agli eventuali soggetti controinteressati

L’ufficio protocollo.  trasmette tempestivamente la richiesta al Dirigente del servizio responsabile per materia e, per conoscenza, anche al Responsabile anticorruzione e trasparenza. Il Dirigente/posizione organizzativa del servizio responsabile per materia, se individua nella richiesta di accesso generalizzato soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con ricevuta di ritorno (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione (durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso e quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni), i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente/posizione organizzativa del servizio responsabile per materia decide di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione dell’accoglimento dell’istanza al contro interessato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione; vi è, dunque, uno sdoppiamento del procedimento: da un lato, il provvedimento di accoglimento nonostante l’opposizione del contro interessato, dall’altra la materiale messa a disposizione degli atti o dati che avverrà almeno 15 giorni dopo la comunicazione al contro interessato dell’avvenuto accoglimento dell’istanza.

Ciò è connesso alla circostanza che, in base al comma 9 dell’art.5, in tale ipotesi ( accoglimento nonostante l’opposizione) il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ( comma 7), ovvero al difensore civico ( comma 8).

La trasmissione dei dati/informazioni/documenti al richiedente da parte del dirigente/posizione organizzativa avviene anche, per conoscenza, al Responsabile anticorruzione e trasparenza.

Tutela dell’accesso generalizzato

Nel caso in cui il Dirigente/posizione organizzativa responsabile per materia non dia risposta alla richiesta di accesso generalizzato nei termini previsti dalla legge, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune che deciderà con provvedimento motivato entro venti giorni.

In ogni caso, l’istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell’amministrazione che avverso la decisione sull’istanza di riesame.

Inoltre, il richiedente può presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a. Nel caso di specie, non essendo l’Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico regionale

MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

MODULO RICHIESTA DI RIESAME

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Il Responsabile della prevenzione della Corruzione è il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Maria PIGA (decreto sindacale n. 12/2020)
indirizzo mail: segretario@comuneditempiopausania.it
indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it