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IMU

Collegamento al calcolatore IMU per l’anno 2023

 

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) – all’art. 1 – commi 738/783 – disciplina la nuova IMU.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

come disposto nel regolamento comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. A norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Tempio Pausania, in quanto lo stesso rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree ha determinato dei valori medi di riferimento (V. tabella valori aree)

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%

– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Lo stesso beneficio viene riconosciuto, dalla L. 145/2018, anche nel comodato al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

– per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

 

 

 

ALIQUOTE E SCADENZE – ANNO 2023

L’IMU si versa in due rate, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre.

 Il Consiglio comunale ha deliberato, in materia di IMU (Imposta Municipale Propria) – con delibera n. 14 del 18/04/2023 confermando le aliquote e detrazioni in vigore nel 2022.

 

Aliquota pari al 6 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Aliquota pari allo 9,6 per mille per i fabbricati produttivi di cat. D, con gettito del 7,6 per mille riservato allo Stato;

Aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

Aliquota pari all’8,10 per mille da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado; il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente o affine, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi;

Aliquota pari all’8,10 per mille da applicarsi ai comodati (con base imponibile ridotta al 50%) disciplinati dall’art. 1 co. 10, lett. a-b della L. 208/2015 e ss.mm.ii;

Aliquota pari allo 9,6 per mille per altri fabbricati, non compresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti;

Aliquota pari allo 9,6 per mille per le aree fabbricabili.

 

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con la risoluzione n. 29/E/2020 l’Agenzia ha precisato che i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

– 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

– 3913 – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;

– 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;

– 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;

– 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;

– 3923 – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;

– 3924 – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;

– 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;

– 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

– 3939 – IMU – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce).

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale L093
• nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
• nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
• nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
• nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

 

Modulistica

La modulistica è disponibile sulla pagina dell’Ufficio Tributi

 

TABELLE VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2023

TABELLE VALORI AREE ANNO 2022

Altro: