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Assegno per nuclei familiari con tre figli minori

Cos’è

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
L’articolo 10, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448 istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei comuni. Conseguentemente, per il 2022, l’assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e/o febbraio.

A chi si rivolge

L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:
• nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
• nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
• nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) valido per l’assegno (per l’anno 2022 pari a 8.955,98 euro);
• cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
• cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13, legge 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS 15 gennaio 2014, n. 5).

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ ISEE .
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

 

Accedere al servizio

La domanda deve essere presentata presso gli uffici dei servizi sociali in piazza Gallura n.3 a Tempio.

La domanda va presentata al comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

 

Cosa si ottiene

Si ottiene un assegno mensile per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/la richiedente.

Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (Art. 65 Legge n. 448 del 23.12.1998) e trasmette tutti i dati necessari del genitore all’INPS per il pagamento dell’assegno.

L’INPS paga il contributo con cadenza semestrale posticipata.

 

Accesso agli uffici

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo servizisociali@comuneditempiopausania.it