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Accesso civico “semplice”

L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Amministrazione abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo normativo o per averlo previsto nel Piano di prevenzione della corruzione – sezione trasparenza (allegato n.2).

Come esercitare il diritto di accesso

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata (“l’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”). Anche per l’accesso generalizzato resta l’onere in capo al richiedente di circostanziare l’istanza e non sono ammissibili le istanze esplorative volte a conoscere la tipologia dei dati disponibili all’interno dell’Amministrazione.

La richiesta va indirizzata:

  • al Responsabile anticorruzione e Trasparenza, nel caso di dati/informazioni/documenti per i quali vige l’obbligo di pubblicazione on line;

  • all’Ufficio protocollo nel caso di dati/informazioni/documenti ulteriori.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Dirigente/posizione organizzativa del servizio responsabile per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile anticorruzione e trasparenza, pubblica nel sito web comunale il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente, e per conoscenza al Responsabile anticorruzione e trasparenza, l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’accesso civico

Nel caso in cui il Dirigente/posizione organizzativa responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione  nei termini previsti dalla legge, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune che deciderà con provvedimento motivato entro venti giorni.

In ogni caso, l’istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell’amministrazione che avverso la decisione sull’istanza di riesame.

Inoltre, il richiedente può presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a. Nel caso di specie, non essendo l’Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico regionale

MODULO ACCESSO CIVICO SEMPLICE

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Il Responsabile della prevenzione della Corruzione è il Segretario Generale Dott. ssa Giovanna Maria PIGA (decreto sindacale n. 12/2020)

Indirizzo mail: segretario@comuneditempiopausania.it
Indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it