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IUC Imposta Unica Comunale

DESCRIZIONE

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere all’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si compone:
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

 

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’I.M.U. e alla TASI entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU e alla Tasi.

La dichiarazione relativa alla TARI (Tassa rifiuti) deve essere presentata entro 60 giorni alla data di inizio del possesso e detenzione utilizzando gli appositi appositi moduli messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra. Restano comunque ferme le superfici tassabili e le destinazioni d’uso dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).