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Presentare istanza di discarico/sgravio/annullamento/rettifica. Autotutela

DESCRIZIONE

Quando a seguito di un erronea determinazione di un tributo viene richiesto, (con avviso di accertamento, cartella di pagamento) un pagamento in misura superiore o sbagliata rispetto a quello dovuto, il cittadino può chiedere il discarico dell’intero importo o lo sgravio di una parte della somma richiesta, entro la data utile per effettuare il pagamento.

Per “autotutela” si intende il potere della Pubblica Amministrazione di rettificare o annullare un atto riconosciuto, in fase di riesame, non corretto.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando il vizio dell’atto deriva da:

errore di persona;

evidente errore logico o di calcolo;

errore sul presupposto dell’imposta;

doppia imposizione;

mancata considerazione di pagamenti di  imposta,  regolarmente eseguiti;

– mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, non considerati precedentemente;

– errore materiale del  contribuente,  facilmente  riconoscibile dall’Amministrazione.  

Gli atti che possono essere annullati o rettificati, d’ufficio o su istanza del cittadino, sono:

– avvisi di accertamento

– atti di irrogazione delle sanzioni tributarie 

– ruolo

– atti di diniego di agevolazioni tributare, di diniego di rimborsi, etc.

Qualora si riceva uno degli atti sopra elencati che si ritenga non corretto, ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi

L’Ufficio Tributi, verificati i dati contenuti nell’atto alla luce delle nuove informazioni presentate, può procederne alla conferma, alla rettifica o all’annullamento.
L’autotutela offre la possibilità di porre rimedio ad errori commessi, evitando così il ricorso agli Organi del Contenzioso Tributario.
La presentazione di un’istanza di autotutela da parte di un cittadino non sospende e neppure interrompe i termini di decadenza per la presentazione del ricorso al giudice tributario. 
Il contribuente deve porre attenzione ai termini. Dalla notifica ha 60 giorni di tempo per espletare il ricorso, senza considerare il periodo intercorrente per l’autotutela.

 

MODULISTICA

Il modulo di richiesta può essere presentato:

– presso l’ufficio tributi

– per raccomandata RR al Comune di Tempio Pausania – Piazza Gallura 3 – Tempio Pausania

– tramite mail: tributi@comunetempio.it

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 656 del 30.11.1994, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale”, art. 2-quater

D.M. (Decreto del Ministero delle Finanze) n. 37 del 11.02.1997, “Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.”

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).”, artt. 38, 75 e 76

D.P.R. n. 107 del 26/03/2001, “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze”  art. 23

 

RICORSI

Commissione Tributaria Provinciale

La Commissione Tributaria Provinciale riceve ed esamina i ricorsi in materia fiscale per :
– imposte statali (IRPEF, IRPEG, IVA, bollo auto, successioni, fermo amministrativo, ecc.)

– imposte locali (ICI, IMU, TASI, COSAP, TARSU, TARI, ecc.).

Commissione Tributaria Provinciale

Regione Piandanna S.S. 131 Km. 210,100 – SASSARI