Torna Indietro           

Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero

 

 

 

 

Cosa prevede la norma per agevolare gli elettori sardi residenti all’estero?

E’ previsto un contributo “commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei”.

           Quali requisiti si devono possedere per ottenere il contributo?

         – Essere iscritti all’anagrafe italiana residenti all’estero (Aire) di un Comune sardo, o avere la procedura di iscrizione   in corso, se attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza.

         – Essere i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di    Vienna  sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;

        -Esser militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero

 

           Quali documenti dovranno essere prodotti al Comune per ottenere il rimborso?

           Documenti di identità

Tessera elettorale (vistata) che documenti l’avvenuta votazione (consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale, per l’elezione del Sindaco 3) o in occasione di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale o regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale)

Documenti di viaggio;

Entro quali tempi dovrà svolgersi il viaggio?

Il viaggio per giungere al Comune presso cui si eserciterà il diritto di voto dovrà essere fatto non prima di due mesi dalla data fissata per le votazioni e quello di rientro al Paese estero non oltre i due mesi successivi. In caso di viaggio che preveda la necessità di fare più scali, tali scali non dovranno superare le 24 ore di sosta.

         Chi provvede all’erogazione del contributo?

Il Comune sardo presso cui l’elettore risulta iscritto all’AIRE, previa verifica dei requisiti.

        Con quali modalità vengono pagate le spese sostenute per il viaggio?

Secondo le modalità stabilite dai Comuni; per conoscerle l’elettore dovrà contattare il Comune di riferimento;

Il giorno delle votazioni sarà presente nei locali del Palazzo Comunale una postazione aperta dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Al rientro l’elettore dovrà scrivere alla mail: elettorale@comunetempio.it  inviando la carta d’imbarco del rientro. Il Comune di Tempio effettua il rimborso dopo l’istruttoria dell’ufficio solo tramite bonifico bancario e solo dopo aver ricevuto la carta d’imbarco del rientro.

Quali sono le spese rimborsabili per ottenere il contributo?

Sono ammesse solo le spese di viaggio documentate. L’elettore deve presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico), dai quali risulti in modo chiaro ed univoco:

              il nominativo;

              la data;

              la tratta

              l’importo.

In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza).

In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea al comune di iscrizione elettorale o mostrare il documento elettronico al funzionario incaricato del procedimento di rimborso, che sottoscriverà una dichiarazione, da allegare alla pratica, nella quale il funzionario dichiari di aver visionato la carta d’imbarco elettronica.

Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno, sia cartacee che elettroniche, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia cartacea o elettronica, al comune responsabile del rimborso.

E’ altresì rimborsabile il viaggio in nave (LIMITATAMENTE AL COSTO DELL’ELETTORE), con il bus extraurbano e con il treno.

 

Se il biglietto è stato pagato con moneta diversa dall’euro (es. sterline/dollari) come si procede?

Con la conversione della valuta estera in euro, da effettuare alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali e si consiglia di tenere agli atti la stampa da cui si evinca il valore di scambio.

 

Che cosa si intende per paesi europei?

Non solo Stati appartenenti all’Unione Europea ma tutti quei paesi territorialmente ricompresi nel continente “Europa”. Es: Svizzera, Norvegia, Finlandia, Russia Europea, Turchia Europea.

 

Chi si trova in un paese diverso da quello di residenza per motivi di lavoro può ottenere il contributo?

Si, se in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge; il contributo sarà erogato tenuto conto non della sede di residenza ma della sede di lavoro, esplicitamente dichiarato e circostanziato.

Se parte del viaggio è avvenuto in treno, con biglietto non nominativo, l’elettore ha diritto al contributo?

Si, purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla norma.

 

Il biglietto può essere cumulativo?

Si. Potrà essere cumulativo. Naturalmente verranno rimborsati i costi sostenuti dall’elettore e scorporati i costi eccedenti. Es. se il titolo di viaggio è intestato a due viaggiatori/elettori, il rimborso sarà effettuato rispettivamente nella misura del 50% del totale. Se il secondo viaggiatore non beneficia della norma (poiché non elettore AIRE) il rimborso del 50% andrà in favore esclusivo dell’elettore. Infine in caso di figli minorenni (paganti) l’importo del biglietto rimborsabile sarà solo quello del soggetto elettore e non dei figli.

 

Ha diritto al contributo chi si trova momentaneamente all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato?

No, ha diritto solo chi è residente all’estero, secondo le norme vigenti.

 

Se parte del viaggio è effettuato con mezzo proprio, l’elettore ha diritto al contributo chilometrico?

Non è previsto;

 

Sono rimborsabili le spese sostenute per il trasporto in nave della propria auto?

No. Sono rimborsabili solo le spese sostenute per traposto dell’elettore che utilizzi mezzi pubblici. Pertanto non verrà rimborsata l’automobile ne tutti i costi ad essa collegati, anche se di proprietà.

 

Quali spese non sono ammesse?

Non sono ammesse le spese per pedaggi autostradali, per noleggio auto con o senza conducente, né per parcheggi o uso di taxi.

 

Può essere concesso il contributo per una sola tratta del viaggio?

No. Per ottenere il contributo l’elettore deve compiere l’intero viaggio di andata e ritorno nei termini di legge, è esclusa la possibilità di contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.

 

L’Amministrazione regionale rimborsa le spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per eventuali bonifici in favore degli elettori?

Non è previsto.