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Regolamentazione somministrazione serale su area pubblica. Parziale modifica dell’ordinanza n 39 del 10/06/2020

 

 

1. La modifica del punto 1) dell’Ordinanza Sindacale n° 39 del 10/06/20020 nel

seguente modo:

• Che il piccolo intrattenimento di cui all’art 28 della L.R. 5/2006 con musica dal vivo, può essere svolto esclusivamente per la consumazione di alimenti e bevande all’esterno, limitatamente al seguente orario tassativo: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 24:00.

• Che il piccolo intrattenimento sopra richiamato, (svolto quale attività accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande), ammesso anche nelle ore mattutine dalle 11:00 alle 13:00, deve sempre essere effettuato nel rispetto delle condizioni di contenimento delle emissioni di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, e tale da non costituire disturbo all’attività lavorativa negli uffici e nelle altre attività lavorative circostanti.

2. Restano invariati gli altri punti previsti nell’Ordinanza Sindacale n° 39 del 10/06/2020 che per comodità e completezza di seguito si riportano:

• Il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all’allietamento della consumazione, e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori; non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso, e deve essere assoggettata alle seguenti prescrizioni:

• Gli artisti devono esibirsi all’interno dell’area della concessione e rispettare prima durante e dopo l’evento musicale il distanziamento sociale per il periodo in cui permangono all’interno della medesima area.

• non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico.

• non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate a che sia possibile per i commensali o avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nella stessa area urbana;

• Che al fine di evitare assembramenti, almeno per il periodo ancora ritenuto necessario al fine della salvaguardia della sicurezza sanitaria, non venga effettuata la musica dal vivo o con DJ all’interno dei pubblici esercizi, mentre è consentita all’interno degli stessi locali, la musica di sottofondo in filodiffusione anche mediante utilizzo di apparecchi radiofonici, apparecchi audio, televisori e schermi.

• Che per il raggiungimento del fine suddetto, si ritiene opportuno vietare ai pubblici esercizi interessati, la vendita per asporto di cibo o bevande dopo le ore 18:00, permettendo la consumazione esclusivamente al tavolino o al banco dello stesso pubblico esercizio.

• Che è fatto divieto assoluto di stazionamento e consumazione in piedi nella medesima area in concessione ed in quella circostante.

• Permangono gli obblighi dell’adozione di tutte le misure necessarie al contenimento del covid 19, relativamente alla sanificazione degli ambienti e superfici, distanza interpersonale, nonché l’uso dei dispositivi di protezione previste dalle normative regionali e statali.