Torna Indietro           

Matrimonio – Casi particolari

Per matrimoni successivi al primo (cittadini sia italiani che stranieri):

L’art. 89 C.C. prevede che siano trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del precedente coniuge o dalla data dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In caso contrario per contrarre nuove nozze è richiesta dispensa da parte del Tribunale civile, esclusi i casi in cui la sentenza di scioglimento, nullità, cessazione effetti civili sia pronunciata ai sensi dell’art. 3 n° 2 lettere B-F, Legge 1/12/1970, n° 898 (in tal caso è sufficiente fotocopia della stessa).

Minori di anni 18 italiani e stranieri:
Copia autentica del decreto del Tribunale dei minori autorizzante il matrimonio.
Il matrimonio di minori di anni 16 è vietato dalla legge

Impedimento del rapporto di parentela o affinità tra i nubendi:
Occorre copia autentica del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati nell’art. 87 C.C. (lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale in secondo grado).

Rifugiato politico:

Coloro ai quali è stato riconosciuto lo “Status di Rifugiato Politico”, dovranno presentare relativa documentazione rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale di Tempio Pausania, documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico.

Apolide:

I cittadini apolidi dovranno presentare il Decreto di apolidi rilasciato dal ministero competente.