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Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

La Giunta Comunale ha individuato il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, disponendo di individuare:

  1. i Dirigenti quale organo cui attribuire tale potere in caso di inerzia delle rispettive Elevate Qualificazioni, Funzionari e/o Istruttori direttivi individuati quali responsabili del procedimento per area di competenza;
  2. il Segretario Comunale l’organo cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Dirigenti, per i procedimenti di relativa competenza.

Per cui, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, gli interessati possono rivolgersi ai soggetti sopra citati affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti.

Il titolare del potere sostitutivo è dettagliato per singolo procedimento amministrativo nella relativa tabella dei procedimenti.

A chi si rivolge

Possono attivare il potere sostitutivo i cittadini che hanno presentato istanza per ottenere un provvedimento amministrativo quando, essendo scaduti i termini per la conclusione del relativo procedimento, il Responsabile dello stesso non vi abbia ancora provveduto.

Accedi al servizio

La richiesta di intervento sostitutivo deve riportare nell’oggetto la frase “Richiesta di intervento sostitutivo”  ed essere inoltrata:

– al Dirigente competente  a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

– al Segretario Comunale  a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it