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Come chiedere il rimborso

Entro 5 anni dalla data dell’avvenuto pagamento non dovuto, ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, è possibile chiederne il rimborso presentando i moduli allegati

L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

L’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Normativa di riferimento: Legge n. 296 del 27/12/2006 – art. 1 co. 164 cd. “Legge Finanziaria 2007”.