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Disposizione Anticipata di trattamento

Disposizioni Anticipate di Trattamento – Legge 22 dicembre 2017 n. 219

 

Il Comune di TEMPIO PAUSANIA ha istituto nell’anno 2011, con Delibera di Giunta Comunale n. 151, il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Volontà, dotandosi di un preciso strumento che ha anticipato nel tempo i contenuti di successive disposizioni normative.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 che detta norme in materia di consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), disciplinando forme e modi attraveso i quali può essere resa quest’ultima.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12/02/2018 si è provveduto ad adeguare le modalità operative già in essere, individuate con delibera 151/2011, al disposto della nuova Legge.

Che cos’è la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT)

E’ una dichiarazione, strettamente personale, con cui una persona maggiorenne (disponente), capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poterla manifestare.
In sostanza, il cittadino, dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

Nella dichiarazione si ha la facoltà d’indicare il nome di una persona maggiorenne, capace di intendere e volere: il fiduciario (che ha l’incarico di far rispettare la volontà del disponente della DAT).

Il disponente può sempre decidere di cambiare il fiduciario, modificare le sue disposizioni o ritirare la sua DAT.

La DAT può essere redatta anche se non si individua un fiduciario; in questa ipotesi e qualora si evidenzi la necessità, sarà il giudice tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno (ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile) che provvederà a far rispettare le volontà del disponente.

Chi è il fiduciario

E’ la persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scupoloso rispetto delle volontà espresse dal disponente della DAT, che fa le sue veci e che lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT. Se una persona viene nominata fiduciaria, ma non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all’incarico e presentare in Comune una dichiarazione in tal senso.

Forma della DAT

Può essere redatta per atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tempio Pausania, qualora si risieda nel territorio comunale.

Banca Dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute

È destinata a raccogliere le DAT presentate ai comuni. Il consenso del disponente all’inoltro alla Banca Dati è necessario per quelle presentate dal 01/02/2020.

Le funzioni della Banca dati sono le seguenti:

a) raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all’articolo 4 della legge n. 219 del 2017, e dei relativi aggiornamenti;

b) raccolta di copia della nomina dell’eventuale fiduciario nonche’ dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente;

c) accesso ai dati di cui alle lettere a) e b) da parte del medico che ha in cura il paziente, allorche’ per questi sussista una situazione di incapacita’ di autodeterminarsi;

d) accesso ai dati di cui alla lettera a) e b) da parte del fiduciario, finche’ questi conservi tale incarico.

Tali funzioni sono assicurate anche in relazione ai soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

Come si presenta una DAT

La DAT presentata all’Ufficiale dello Stato Civile deve essere scritta dal disponente e da lui sottoscritta unitamente al fiduciario (qualora individuato), con allegate copie dei documenti di identità di entrambi;

Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta la DAT rispetti la seguente procedura:

1) fissare un appuntamento rivolgendosi all’ufficio di Stato Civile ai seguenti contatti:

tel. 079 679901 – e-mail: statocivile@comunetempio.it.

2) presenziare all’appuntamento con il proprio fiduciario, qualora individuato, entrambi muniti di documento d’identità valido. In questa occasione devono compilare e firmare, di fronte al Pubblico Ufficiale del Comune, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messa a disposizione dall’ufficio.

A partire dal 1° febbraio 2020 il disponente che intende inserire la propria DAT nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Sanità deve dichiarare il consenso alla trasmissione.

l’Informativa per il trattamento dei dati trasmessi alla banca dati ministeriale è reperibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4956_1_file.pdf;

 

3) ritirare la copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante il numero di registro assegnato.

L’Ufficiale dello Stato Civile in tale incontro provvede a numerare la DAT con il medesimo progressivo dell’iscrizione nel registro informatico apposito, riportando lo stesso su ciascuna delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà firmate dal disponente e dal fiduciario.

Il Comune archivia la DAT e gli originali delle dichiarazioni del disponente e del fiduciario e dal 01/02/2020, previa acquisizione del consenso del disponente, provvede all’inoltro alla Banca dati del Ministero della Salute.

Ulteriori informazioni

L’attuale procedimento e le modalità di tenuta del registro, saranno suscettibile di adeguamenti, a seguito di nuovi e successivi sviluppi normativi.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.