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Il Vice Sindaco Gianni Addis ha firmato l’ordinanza n.32 del 9 maggio 2020 con cui dispone:
– la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali, a titolo esemplificativo, acconciatori, parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori;
– la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e altri quali, a titolo esemplificativo, mercerie, intimo, articoli da regalo e per la casa.
2. Tutte le suddette attività di vendita devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale di cui all’allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 23 e 24 dell’Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna che qui di seguito si riportano.
3. Per le attività inerenti i servizi alla persona, la riapertura deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;
b) le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
d) gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Conseguentemente, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili; e) dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
4. La riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui sopra deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) dovrà sempre essere garantito il distanziamento personale e osservato il divieto di assembramento;
b) l’accesso al negozio dovrà essere consentito a un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;
c) gli operatori e i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti;
d) gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura;
e) i titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
f) i titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani; g) sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.