Torna Indietro           

Assegno di maternità

Cos’è

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

A chi è rivolto

Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La domanda va presentata al comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Accedere al servizio

La domanda va presentata al comune di residenza, presso i Servizi Sociali in piazza Gallura n.3 a Tempio, ai quali compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

 

Cosa si ottiene

Si ottiene un assegno, una tantum, erogato direttamente dall’INPS.

 

Accesso agli uffici

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo servizisociali@comuneditempiopausania.it