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Tempio tra i capoluoghi di provincia con l’Imu più bassa.

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imuTempio tra i capoluoghi di provincia con l’Imu più bassa. “E’ la dimostrazione che stiamo operando nel verso giusto” afferma l’Assessore al Bilancio Mario Addis  “Avevamo preso un impegno con i tempiesi, ovvero mantenere l’IMU più bassa possibile per non gravare sulle tasche dei cittadini in maniera intollerabile. Oggi posso dire con orgoglio che ce l’abbiamo fatta. Un risultato – prosegue – che ancora una volta dimostra come l’amministrazione comunale è vicina ai cittadini in un periodo di crisi come questo. All’interno tutto sulle aliquote Imu.


L’aliquota base per l’abitazione principale e le sue pertinenze è al 4 per mille. Per le aree edificabili e per gli altri immobili l’aliquota è invece al 7,6 per mille. Seguono poi nell’ordine le aliquote ridotte, dal 7,6 per mille al 4 per mille, per le unità possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e le abitazioni di cittadini italiani non residenti in Italia, purchè gli immobili non siano locati. Si applica il 4 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa. L’aliquota del  6,6 per mille per le abitazioni concesse dai proprietari in uso gratuito ai parenti o affini sino al primo grado.

“Ma la dimostrazione della nostra attenzione verso  le difficoltà del momento, la sicurezza e il senso di stabilità che la casa può dare” prosegue l’Assessore «è la riduzione dal quattro al tre per mille dell’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetti passivi che alla data del primo gennaio, dell’anno cui l’imposta si riferisce, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età ed appartengano ad un nucleo familiare di almeno due persone. Insomma, si tratta del classico esempio di una giovane coppia   verso la quale l’amministrazione comunale ha voluto dimostrare una particolare sensibilità».

Mario Addis sottolinea come il suo assessorato e la sensibilità degli altri colleghi di giunta,  con sforzi, impegni personali, nuove idee e progettualità, senza nulla togliere ai servizi e all’efficienza della macchina amministrativa, quando la scure dello Stato rappresentava una reale minaccia e il bilancio era già approvato,  abbiano   reso possibile un’impresa non facile, applicando le aliquote IMU tra le più basse dei capoluoghi di Provincia e mantenedo inalterate le tasse.Se siamo riusciti ad onorare il nostro impegno – conclude Addis -, voglio dare il giusto riconoscimento anche ai dipendenti comunali che hanno capito i sacrifici cui erano chiamati e con l’aiuto dei quali siamo riusciti a razionalizzare le spese ».

 

VERSAMENTO A SALDO

 

  • Il termine entro il quale effettuare il versamento a saldo è il 17 dicembre 2012.

  • Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all’intero anno 2012, calcolare l’imposta applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2012 ed effettuare il versamento a saldo previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto.

  • Le aliquote da applicare, approvate con delibera del C.C. N° 45 del 30.10.2010, sono le seguenti:

 

1. Aliquota pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie:

    a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale. Per abitazione

    principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Tempio Pausania, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

     

    Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

     

    b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

     

    c) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

    d) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

      Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lettera a) – b) – c), si applica la detrazione dell’imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00.

      Alle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera d) si applica solo la detrazione dall’imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche, alla detrazione non si applica la maggiorazione per i figli;


       

      2. Aliquota pari allo 0,30 per cento per la seguente fattispecie:

       

      unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale da soggetti passivi che, e da soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non hanno ancora compiuto il 35°anno di età ed appartengono ad un nucleo familiare di almeno due persone, composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni; restano ferme, inoltre, le detrazioni d’imposta previste per l’abitazione principale;

       

      3. Aliquota pari allo 0,66 per cento per la seguente fattispecie:

       

      unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 1°grado ed affini fino al 1°grado, che la occupano quale loro abitazione principale; il comodato gratuito deve risultare da contratto registrato.

       

      4. Aliquota pari allo 0,76 per cento per altri fabbricati, non compresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti;

       

      5 Aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili

       

      CODICI DI RATEAZIONE DA INDICARE SUL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL’IMU 2012

       

      PAGAMENTO IN DUE RATE (GIUGNO E DICEMBRE):
      Codice da inserire, sia in acconto (18 giugno 2012) sia a saldo (17 dicembre 2012), nella casella “rateazione/mese rif.” del modello F24:  0101

       

      PAGAMENTO IN TRE RATE (GIUGNO, SETTEMBRE E DICEMBRE) limitatamente all’abitazione principale:
      Codice da inserire nella casella “rateazione/mese rif.” del modello F24 da pagare entro il 18 giugno 2012 (1^ rata acconto): 0102
      Codice da inserire nella casella “rateazione/mese rif.” del modello F24 da pagare entro il 17 settembre 2012 (2^ rata acconto): 0202
      Codice da inserire nella casella “rateazione/mese rif.” del modello F24 da pagare entro il 17 dicembre 2012 (saldo): 0101