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Iuc 2019 – imposta unica comunale (imu-tasi -tari) .

 

 

 

Iuc 2019 – Imposta Unica Comunale (Imu-Tasi -Tari) .

 

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – (IMU-TASI -TARI) – ANNO 2019

 L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere all’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si compone:
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale (ancora soggette a IMU le abitazioni principali classificate A/1, A/8 e A/9); ;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 19 DEL 04 SETTEMBRE 2014 E’ STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. CHE DISCIPLINA I TRE TRIBUTI IMU – TASI- TARI. LO STESSO E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. 32 DEL 28/08/2015.

  

 

 

  TASI

 con Delibera di C.C.2 del 28/03/2019 e’ stata confermata, nella misura del 2 per mille, l’aliquota da applicare ai fini dell’applicazione della Tasi – (Tributo Servizi Indivisibili) – anno 2019

l’aliquota del 2 per mille e’ da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali di cui alla legge n°133/1994 e dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (immobili merce) ai quali si applica l’aliquota dell’1 per mille

Si informano i contribuenti che l’art. 1 comma 14, lettera a) della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha introdotto l’esclusione della Tasi sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 
anche per l’anno 2019, ai sensi dell’art.1, comma 681, l.147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, e la stessa non costituisca abitazione principale, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della Tasi dovuta, e la restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

 Il tributo sui servizi indivisibili – TASI – è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità.
 

CHI DEVE PAGARE : chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, (fabbricati e aree fabbricabili) tenendo conto dell’esclusione prevista per l’abitazione principale dalla L. n° 208/2015.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
 In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore.
 Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia quest’ultimo cioè il titolare di diritto reale che l’occupante si considerano titolari di un’ autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo.
 
La quota di versamento dell’ammontare complessivo dell’imposta è pari al:
 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
 30 per cento per l’occupante.
 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es: usufrutto, uso e abitazione).
 

PRESUPPOSTO: il possesso o la detenzione di:

– fabbricati, come definiti ai fini dell’IMU
 – aree fabbricabili – Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

Il Comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, ha determinato dei valori medi di riferimento (V. tabella valori aree)
 

BASE IMPONIBILE: la base imponibile ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è quella prevista per l’applicazione dell’IMU ed è pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI, nonché se spettanti, le eventuali riduzioni per storicità/inagibilità (così come previste per l’IMU)

 PAGAMENTO DEL TRIBUTO TASI
 L’importo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
 

TERMINI PER EFFETTUARE I VERSAMENTI
 Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza semestrale di cui:
 
− la prima entro il 17 GIUGNO 2019 (il 16 giugno cade di domenica), a titolo di acconto pari al 50% dell’imposta
 
− la seconda, entro il 1
6 DICEMBRE 2019, a saldo dell’imposta
 

  COME SI CALCOLA LA TASI
 1. Trovare la rendita catastale dell’immobile
 
Il primo passo per calcolare la TASI è quello di individuare la rendita catastale dell’immobile su cui si pagherà il tributo. Il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure nelle visure catastali.
 Nel nostro esempio, supponiamo che la rendita catastale sia di 480,00 euro.
 
2. Rivalutazione della rendita catastale
 Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 0,05.
 Rivalutazione 5% = Rendita catastale x 0,05
 Nel nostro esempio, quindi, la rivalutazione sarà di:
 480,00 euro x 0,05 = 24 euro
 La rendita catastale rivalutata sarà quindi la somma della rendita catastale di partenza e della rivalutazione. Nel nostro esempio 504 euro.
3. Calcolo della base imponibile
 R.C. x 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)
R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
R.C. X 65 (categorie catastali D)
R.C. x 55 (categoria catastale C/1)
 La base imponibile, cioè la cifra sulla quale calcolare l’importo da versare per la TASI 2017, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente che, per le abitazioni civili è 160.
 Base imponibile = Rendita catastale rivalutata x 160
 Nel nostro esempio, quindi, la base imponibile sarà pari al seguente prodotto:
 504 euro x 160 (coefficiente) = 80.640,00 euro
 4. Calcolo della TASI 2017
 L’ultimo passaggio, quello fondamentale, è il calcolo del corrispettivo da pagare. La cifra è il risultato del prodotto della base imponibile calcolata nel passaggio 3 e l’aliquota TASI decisa dal Comune
 

TASI 2019 = Base imponibile x 2 per mille (aliquota comunale da applicarsi nel 2019)
 

80.640,00 euro x 2 per mille = 161,28 euro
 

RISOLUZIONE N. 46/E DEL 24 APRILE 2014 – CODICI TRIBUTO:
 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
 

• “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
 

• “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
 

• “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
 

• “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
 

• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale L093
 

• nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
 

• nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
 
• nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
 Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
 • nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  Arrotondamento: l’importo totale da versare deve essere arrotondato all’unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 Es. € 779,49 diventa € 779,00 – € 779,50 diventa € 780,00
 Nel modello F24 e nell’apposito bollettino di c/c postale l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo compilato.

IMU

VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO : SCADENZA 17 GIUGNO 2019 (il 16 giugno cade di domenica)
 
VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO : SCADENZA 1
6 DICEMBRE 2019
 

CON DELIBERA DI C.C. N° 3 DEL 28/03/2019, SONO STATE CONFERMATE, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2019 LE ALIQUOTE VIGENTI NEL PRECEDENTE ANNO DI IMPOSTA, COME SEGUE:

Aliquota pari al 0,40 per cento per abitazione principale, limitatamente agli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito

in L. 214/2011;

 

Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati produttivi di cat. D , con gettito riservato esclusivamente allo Stato;

 

Aliquota pari allo 0,61 per cento da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado; il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente o affine, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.

 

Aliquota pari allo 0,61 da applicarsi ai comodati (con base imponibile ridotta al 50%) disciplinati dall’art. 1 co. 10, lett. a-b della L. 208/2015 e ss.mm.ii;

 

Aliquota pari allo 0,76 per cento per altri fabbricati, non compresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti;

 

Aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili

 

Detrazione per abitazione principale: € 200,00 – applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9.

 

 

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%

 

– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Lo stesso beneficio viene riconosciuto, dalla L. 145/2018, anche nel comodato al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

– per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

CODICI TRIBUTO
– Per versare correttamente l’imposta occorre compilare il modello F24  –  sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, individuando l’Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti “codici tributo” istituiti dall’Agenzia delle Entrate, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare. Il codice che identifica il Comune di Tempio Pausania è L093 mentre i codici tributo sono i seguenti:
– IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 3916
– IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 3918
 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3925
 
CODICE da inserire in acconto nella casella “rateazione/mese rif.” del modello F24:  0101
 
INFORMAZIONI RELATIVE A TARI – TASSA RIFIUTI 2019
Con delibera di C.C. N° 4 del 28/03/2019 sono stati  approvati il piano finanziario e il piano tariffario (V. allegato) 

Le scadenze di versamento del tributo sono state stabilite in n. 6 rate con le seguenti scadenze:
1° rata : 31 luglio 2019

2° rata : 30 settembre 2019

3° rata : 31 ottobre 2019

4° rata : 30 novembre 2019

5° rata : 31 gennaio 2020

6° rata : 31 marzo 2020