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Misure di contenimento per il contrasto della diffusione del virus covid 19. Pubblici esercizi: regolamentazione somministrazione serale su area pubblica.

 

 

 

Il Vice Sindaco con ordinanza n.39 del 10 giugno 2020 stabilisce che:

il piccolo intrattenimento di cui all’art 28 della L.R. 5/2006 con musica dal vivo, può essere svolto esclusivamente per la consumazione di alimenti e bevande all’esterno limitatamente al seguente orario: dalle 18:00 alle 22:30.

Che il  piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all’allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso e deve essere assoggettato alle seguenti prescrizioni:

-gli artisti devono esibirsi esclusivamente all’interno dell’area della concessione e rispettare prima durante e dopo l’evento musicale, il distanziamento sociale per il periodo in cui permangono all’interno della medesima area;
-non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico;
-non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate a che sia possibile per i commensali o avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nell’area stessa area urbana;

Che al fine di evitare assembramenti, almeno per il periodo ancora ritenuto necessario al fine della salvaguardia della sicurezza sanitaria e fino a nuove disposizioni, non può essere effettuata la musica dal vivo o con DJ all’interno dei pubblici esercizi, mentre è consentita all’interno degli stessi locali la musica di sottofondo in filodiffusione anche mediante utilizzo di apparecchi radiofonici, apparecchi audio, televisori e schermi.

Che per il raggiungimento del fine suddetto, si ritiene opportuno vietare ai pubblici esercizi interessati, la vendita per asporto di cibo o bevande dopo le ore 18:00, permettendo la consumazione esclusivamente al tavolino o al banco dello stesso pubblico esercizio.

Che è fatto divieto assoluto di stazionamento e consumazione in piedi nella medesima area in concessione e in quella circostante.

Permangono gli obblighi dell’adozione di tutte le vigenti misure necessarie al contenimento del covid-19, relativamente alla sanificazione degli ambienti e superfici, distanza interpersonale, nonchè l’uso dei dispositivi di protezione previste dalle normative regionali e statali.

AVVERTE

Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.