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Tasi, stabilita l’aliquota da applicare. Scadenza: 16 Ottobre.

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imagesCon  delibera  di Consiglio comunale  n° 21 DEL 04.09.2014 è stata stabilita, nella misura unica del 2 per mille,  l’aliquota da applicare ai fini dell’applicazione della Tasi (Tributo servizi indivisibili). All’interno maggiori informazioni.Il tributo sui servizi indivisibili – TASI – è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità.Nell’area tematica tributi è disponibile il calcolatore Tasi on line con stampa modello F/24.

 All’interno maggiori informazioni.

 

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 19 DEL 04 SETTEMBRE 2014 E’ STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. CHE DISCIPLINA I TRE TRIBUTI IMU +- TASI- TARI (V. ALLEGATO)



 

INFORMAZIONI RELATIVE A TASI:

CON DELIBERA DI C.C. N° 21 DEL 04.09.2014 E’ STATA STABILITA, NELLA MISURA UNICA DEL 2 PER MILLE, L’ALIQUOTA DA APPLICARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASI – (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014

Il tributo sui servizi indivisibili – TASI – è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità.

 

CHI DEVE PAGARE : chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, (fabbricati e aree fabbricabili)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia quest’ultimo cioè il titolare di diritto reale che l’occupante si considerano titolari di un’ autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo.

La quota di versamento dell’ammontare complessivo dell’imposta è pari al:

 

70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;

30 per cento per l’occupante.

 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es: usufrutto, uso e abitazione).

 

PRESUPPOSTO: il possesso o la detenzione di:

 

– fabbricati, comprese le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale o assimilate a abitazione principale e relative pertinenze (C/2,C/6 e C/7), come definite ai fini dell’IMU

 

– aree fabbricabili – Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

Il comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, ha determinato dei valori medi di riferimento.(vedi tabella valori aree)

 

BASE IMPONIBILE: la base imponibile ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è quella prevista per l’applicazione dell’IMU ed è pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI, nonché se spettanti le eventuali riduzioni per storicità/inagibilità (così come previste per l’IMU)

 

 

 

 

 

PAGAMENTO DEL TRIBUTO TASI

 

Il tributo TASI è determinato applicando l’aliquota unica del 2 per mille a tutte le categorie di immobili soggetti a tassazione, come stabilito con la deliberazione consiliare n. 21 del 04 settembre 2014 ; l’importo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

 

TERMINI PER EFFETTUARE I VERSAMENTI

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza semestrale di cui:

 

la prima entro il 16 ottobre a titolo di acconto pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune per l’anno 2014;

la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta;

 

COME SI CALCOLA LA TASI

1. Trovare la rendita catastale dell’immobile

Il primo passo per calcolare la TASI 2014 è quello di individuare la rendita catastale dell’immobile su cui si pagherà il tributo. Il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure nelle visure catastali.

Nel nostro esempio, supponiamo che la rendita catastale sia di 480,00 euro.

2. Rivalutazione della rendita catastale

Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 0,05.

Rivalutazione 5% = Rendita catastale x 0,05

Nel nostro esempio, quindi, la rivalutazione sarà di:

480,00 euro x 0,05 = 24 euro

La rendita catastale rivalutata sarà quindi la somma della rendita catastale di partenza e della rivalutazione. Nel nostro esempio 504 euro.

3. Calcolo della base imponibile


R.C. x 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)
R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
R.C. X 65 (categorie catastali D)
R.C. x 55 (categoria catastale C/1)

 

La base imponibile, cioè la cifra sulla quale calcolare l’importo da versare per la TASI 2014, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente che, per le abitazioni civili è 160.

Base imponibile = Rendita catastale rivalutata x 160

Nel nostro esempio, quindi, la base imponibile sarà pari al seguente prodotto:

504 euro x 160 (coefficiente) = 80.640,00 euro

4. Calcolo della TASI 2014

L’ultimo passaggio, quello fondamentale, è il calcolo del corrispettivo da pagare. La cifra è il risultato del prodotto della base imponibile calcolata nel passaggio 3 e l’aliquota TASI decisa dal Comune

TASI 2014 = Base imponibile x 2 per mille (aliquota comunale da applicarsi nel 2014)

80.640,00 euro x 2 per mille = 161,28 euro

Nei casi in cui l’occupante dell’immobile non sia il proprietario (es. inquilino/locatario, comodatario), l’importo di € 161,28, come sopra determinato, dovrà essere versato come segue:

161,28 x 70% = € 112,90 (importo annuo a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale)

161,28 x 30% = € 48,39 ( importo annuo a carico dell’occupante)

 

RISOLUZIONE N. 46/E DEL 24 APRILE 2014 – CODICI TRIBUTO:

 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

• “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale L093

nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;

nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo.

Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

 

Arrotondamento: l’importo totale da versare deve essere arrotondato all’unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Es. € 779,49 diventa € 779,00 – € 779,50 diventa € 780,00

Nel modello F24 e nell’apposito bollettino di c/c postale l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo compilato.

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE A IMU:


VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO : SCADENZA 16 GIUGNO 2014


VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO : SCADENZA 16 DICEMBRE 2014


LA PRIMA RATA DELL’IMU E’ STATA VERSATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’ANNO PRECEDENTE .

CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 04 SETTEMBRE 2014 (V. ALLEGATO) SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE VIGENTI NEL 2013, COME SEGUE:

1) Aliquota pari allo 0,4 per cento per l’ unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale,  limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
2.  Aliquota pari allo 0,30 per cento per la seguente fattispecie:
unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale da soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed appartengono ad un nucleo familiare di almeno due persone, composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni; restano ferme, inoltre, le detrazioni d’imposta previste per l’abitazione principale;
3. Aliquota pari allo 0,76 per cento per altri fabbricati, non compresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti;
4.  Aliquota pari allo  0,76  per cento per le aree fabbricabili
5. aliquote  0,61 per cento l’aliquota da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado; il presupposto per  l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente o affine, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.  Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio Tributi, copia del contratto di comodato ovvero, dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile è stato concesso in comodato.

Tabelle Aree edificabili  (V. allegato)

CODICI TRIBUTO
– Per versare correttamente l’imposta occorre compilare il modello F24  –  sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, individuando l’Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti “codici tributo” istituiti dall’Agenzia delle Entrate, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare. Il codice che identifica il Comune di Tempio Pausania è L093 mentre i codici tributo sono i seguenti:
– IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 3916
– IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 3918
 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3925
 
CODICE da inserire in acconto nella casella “rateazione/mese rif.” del modello F24:  0101

 

INFORMAZIONI RELATIVE A TARI

La Tari, ovvero la tassa rifiuti, prende il posto della Tares.
Con delibera di C.C. n°25 del 25 settembre 2014   sono stati  approvati
il piano finanziario, il piano tariffario (V. allegato)  e stabilite le scadenze di versamento del tributo, che sono le seguenti:

30 novembre 2014
31 dicembre 2014
28 febbraio 2015
31 marzo 2015