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Vietato utilizzare prodotti schiumogeni lungo il percorso delle sfilate.

spray

spray E’ fatto divieto di utilizzo nel periodo di Carnevale e precisamente nei giorni 16 , 19, 20 e 21 febbraio 2012, su tutto il percorso delle sfilate, di bombolette spray di qualsiasi genere, il cui uso improprio possa produrre danno a persone o cose, intendendosi per danno, l’imbrattamento dei carri allegorici e dei costumi dei figuranti, l’imbrattamento delle persone e degli abiti di coloro che assistono alla manifestazione ed in particolare dei bambini, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali. All’interno l’avviso.


 

 

                                                                           AVVISO

DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI SCHIUMOGENI  NEI GIORNI 16, 19, 20 e 21 FEBBRAIO 2012  LUNGO IL PERCORSO DELLE SFILATE.
IL SINDACO
Dato atto che con inizio da giovedì 16 febbraio p.v. e fino al 21.02.2012 si svolgerà la consueta manifestazione del Carnevale Tempiese, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11.06.2007 ed in particolare l’art. 3 che prevede tra i comportamenti vietati, alla lettera m), …l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico etc…. ;
Visto che da alcuni anni si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile;
AVVISA
E’ fatto divieto di utilizzo nel periodo di Carnevale e precisamente nei giorni 16 , 19, 20 e 21 febbraio 2012, su tutto il percorso delle sfilate, di bombolette spray di qualsiasi genere, il cui uso improprio possa produrre danno a persone o cose, intendendosi per danno, l’imbrattamento dei carri allegorici e dei costumi dei figuranti, l’imbrattamento delle persone e degli abiti di coloro che assistono alla manifestazione ed in particolare dei bambini, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali.
Per la violazione di cui in premessa è prevista dall’art. 3 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 11.06.2007 una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, con l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell’azione eseguita in difformità.

Tempio Pausania lì 10 febbraio 2012

IL SINDACO
(Romeo Frediani)