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Voto domiciliare degli elettori in condizioni di infermità

In occasione delle prossime Elezioni regionali del 25 febbraio 2024 troverà applicazione l’art. 1 della
legge 7 maggio 2009 n. 46, fermo restando che, per le Elezioni Regionali le disposizioni sul voto
domiciliare si applicano soltanto agli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della
Regione e dimoranti i un Comune della Regione (art. 20, comma 1-bis, L.R. n. 16 del 2013)

Sono ammessi al voto domiciliare:

• gli elettori affetti da gravissima infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;

• gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano.

L’elettore interessato deve far pervenire, nel periodo compreso tra martedì 16 gennaio e lunedì 5
febbraio, al Sindaco nelle cui liste elettorali sono iscritti

1. una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione
in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, unitamente a copia
della tessera elettorale e del documento di Identità;

2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi
dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore a Giovedi 11 gennaio (45 giorno
antecedente la data della votazione) che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui
all’art. 1 , comma 1, del DL n. 1/2006, con prognosi di almeno 60 gg decorrenti dalla data di
rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali.

↓ in allegato ↓

FAC SIMILE richiesta voto domiciliare